PREMESSA
La Legge n. 179/2017 ha modificato la disciplina – già inserita nel 2012 – del sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, estendendone la applicabilità al settore privato nel quale è stata, quindi, introdotta la disciplina del c.d. “Whistleblowing”. Si tratta, più precisamente, di uno strumento attraverso il quale i dipendenti della Società possono segnalare e denunciare condotte irregolari (di seguito meglio definite), contribuendo alla prevenzione e al contrasto di illeciti in ambito aziendale.
1. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO
2. SEGNALAZIONI NON CONSENTITE
Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare di chiunque si rendesse responsabile di una segnalazione calunniosa o diffamatoria. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso di tale sistema, quali le segnalazioni che si rivelano manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.
3. COME SI REDIGE LA SEGNALAZIONE
Il segnalante deve fornire gli elementi utili affinchè i soggetti competenti possano procedere alle necessarie verifiche per valutarne la fondatezza.
A tal fine, la segnalazione deve contenere, ove possibile, i seguenti elementi:
a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione ricoperta in ambito aziendale o della Funzione/area di appartenenza;
b) una descrizione quanto più possibile chiara dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti segnalati si sono verificati;
d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica ricoperta, la Funzione/area di appartenenza) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
f) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti.
4. LE SEGNALAZIONI ANONIME
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento (cfr. punto 5) saranno prese in considerazione per le ulteriori verifiche circa la loro fondatezza se contengono, quanto meno, le informazioni di cui alle lettere b e c del punto precedente 3.
Resta fermo, l’obbligo della veridicità dei fatti o delle situazioni oggetto di segnalazione, a tutela del denunciato.
5. COME INVIARE LA SEGNALAZIONE
Le segnalazioni possono essere inviate attraverso i seguenti canali informativi:
a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato le cui password sono conosciute, esclusivamente, dai componenti dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001: whistleblowing.b2k@gmail.com
b) a mezzo del servizio postale recapitata presso la sede della Società, o tramite corrispondenza interna: in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno l’indicazione “riservata/personale”.
6. COME È GESTITA LA SEGNALAZIONE
Le segnalazioni sono esaminate dall’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 che procede:
– a fornire riscontro al soggetto segnalante in merito alla presa in carico della segnalazione;
– ad una preliminare analisi, al fine di identificare le segnalazioni inerenti al D. Lgs. n. 231/2001 e, in quanto tali, meritevoli di approfondimento;
– agli opportuni approfondimenti volti a valutare la fondatezza, o meno, dei fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, l’Organismo può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali;
– qualora risultasse fondata, in tutto o in parte, la segnalazione, a segnalare all’Organo Amministrativo l’esito delle verifiche condotte per le conseguenti determinazioni anche in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari;
– a proporre l’archiviazione (i) delle segnalazioni che, da una analisi preliminare, non risultano inerenti al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) delle segnalazioni relative a fatti che sono già stati oggetto di specifica istruttoria e già archiviate, ove dalle preliminari verifiche non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; (iii) delle segnalazioni, qualora all’esito delle verifiche preliminari non risulti necessario e neppure opportuno procedere ad approfondimenti, in quanto non rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
7. TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE
7.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ad eccezione dei casi in cui è configurabile una responsabilità penale o civile del soggetto segnalante e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del soggetto segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità che procede e all’incolpato solo nei casi in cui:
• vi sia il consenso espresso del segnalante;
• la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
7.2. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (quali, a titolo esemplificativo, demansionamento, licenziamento, molestie sul luogo di lavoro, ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ecc.).
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